Notifica armonizzata ECHA

La notifica armonizzata ai Centri Antiveleno è conforme all’Articolo 45 del CLP e al suo Allegato VIII.

Schede tecniche tossicologiche
Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE 2017/542, che introduce modifiche al Regolamento CE 1272/2008 aggiungendo un nuovo allegato.
Allegato VIII – Informazioni armonizzate sulla risposta alle emergenze sanitarie e sulle misure preventive.
L’allegato VIII è stato modificato il 29 ottobre 2019 dal Regolamento delegato UE 2020/11 e successivamente dal Regolamento delegato UE 2020/1677, attualmente in vigore.
Prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/542, ogni Stato membro dell’UE gestiva in modo indipendente la notifica delle miscele ai centri responsabili di ciascun paese.

Soddisfa tutti i criteri, sia per i primi invii che per gli aggiornamenti.

Tutti i prodotti interessati devono essere notificati ai sensi del nuovo regolamento entro gennaio 2025.

Attualmente, qualsiasi nuova comunicazione o aggiornamento deve essere effettuato in conformità all'Allegato VIII del Regolamento CLP.

Le notifiche effettuate secondo la procedura in vigore prima dell'entrata in vigore dell'Allegato VIII rimarranno valide fino al gennaio 2025.

Creiamo e comunichiamo i numeri di identificazione della formula unica dei tuoi prodotti interessati.

Hai dei dubbi sul fatto che i tuoi prodotti siano interessati

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose sono responsabili. Tale responsabilità ricade sempre sul soggetto giuridico stabilito nell’UE.

Pertanto, un fornitore non domiciliato nell’UE non può sostituire il fornitore domiciliato nell’UE.