Centri antiveleni Obblighi ECHA

L’articolo 45 del Regolamento CLP definisce gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose come parti responsabili. In tutti i casi, l’obbligo ricade sempre sull’UE come persona giuridica, il che significa che un fornitore della miscela non domiciliato nell’UE non può sostituire la persona responsabile domiciliata nell’Unione Europea. È inoltre importante notare che il rispetto dell’obbligo di notifica è una condizione preliminare per l’immissione della miscela sul mercato; questo può essere importante nei casi in cui l’immissione sul mercato del prodotto non viene effettuata dall’importatore o dall’utilizzatore a valle.

Maggiori informazioni sui diversi attori della catena di approvvigionamento e sulle attività che portano all’obbligo di deposito sono disponibili nella Guida all’Allegato VIII.

Per quali miscele devo inviare informazioni?

L’obbligo si applica alle miscele immesse sul mercato che sono classificate in relazione alla salute umana o ai rischi fisici.

Si noti che i biocidi e i prodotti fitosanitari rientrano nell’ambito di applicazione di questo obbligo e che gli obblighi di comunicazione si applicano in aggiunta agli altri obblighi previsti dal Regolamento sui biocidi e dal Regolamento sui prodotti fitosanitari.

Quali miscele sono esenti?

L’obbligo di segnalazione non si applica alle miscele considerate pericolose solo per i rischi ambientali. Le miscele esenti dall’obbligo di segnalazione sono le seguenti:

miscele radioattive
miscele soggette a vigilanza doganale
miscele utilizzate nella ricerca scientifica e nello sviluppo
farmaci e prodotti veterinari, cosmetici, dispositivi medici, prodotti alimentari e prodotti alimentari
miscele classificate solo come gas pressurizzati ed esplosivi

Quando devo rendere disponibili le informazioni ai centri antiveleni secondo le nuove regole?

Per tutti i “nuovi” prodotti che non sono ancora stati notificati ai sensi della legislazione nazionale, le informazioni richieste devono essere presentate prima che la miscela venga immessa sul mercato. Le informazioni devono essere presentate nel formato armonizzato, in base alle date di applicazione pertinenti. La data di applicazione dipende dal tipo di utilizzo della miscela, cioè dall’utente finale:

1 gennaio 2021 Miscele per uso privato o professionale
1 gennaio 2024 Miscele per uso industriale

Prima di queste date, le miscele rimangono soggette ai requisiti nazionali esistenti e le parti responsabili devono contattare l’organismo designato nel paese interessato per ulteriori informazioni.

Cosa succede alle notifiche che ho già inviato?

Potrai beneficiare di un periodo di transizione per tutti i prodotti che hai precedentemente notificato e che sono già sul mercato. Queste notifiche rimarranno valide fino al 1° gennaio 2025 o fino a quando non verranno apportate modifiche al prodotto (ad esempio modifiche alla composizione della miscela, alle proprietà tossicologiche o agli identificatori del prodotto).

1 gennaio 2024 Miscele per uso industriale
Tuttavia, se il tuo prodotto rimane invariato fino al 1° gennaio 2025, dovrai presentare una nuova domanda nel formato armonizzato, poiché non è prevista la migrazione dei dati.
Se il tuo prodotto non viene più fabbricato prima della fine del periodo di transizione, non dovrai presentare una nuova domanda.
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